Normativa Leggi Decreti del presidente della repubblica, del Ministro ... - Delibere, Regolamenti, Ordinanze, Circolari

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D.Lvo 31/03/1998 n. 112

l) la formazione professionale svolta dalle Forze armate e dai Corpi dello Stato militarmente organizzati e, in genere, dalle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, a favore dei propri dipendenti.

2. In ordine alle competenze mantenute in capo allo Stato dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione della lettera l), la Conferenza Statoregioni esercita funzioni di parere obbligatorio e di proposta. Sono svolti altresi' dallo Stato, d'intesa con la Conferenza stessa, i seguenti compiti e funzioni:

a) la definizione degli obiettivi generali del sistema complessivo della formazione professionale, in accordo con le politiche comunitarie;

b) la definizione dei criteri e parametri per la valutazione quantiqualitativa dello stesso sistema e della sua coerenza rispetto agli obiettivi di cui alla lettera a);

c) l'approvazione e presentazione al Parlamento di una relazione annuale sullo stato e sulle prospettive dell'attivita' di formazione professionale, sulla base di quelle formulate dalle regioni con il supporto dell'ISFOL;

d) la definizione, in sede di Conferenza unificata, ai sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, dei programmi operativi multiregionali di formazione professionale di rilevanza strategica per lo sviluppo del paese.

3. Permangono immutati i compiti e le funzioni esercitati dallo Stato in ordine agli istituti professionali di cui al regio decreto 29 agosto 1941, n. 1449, e di cui agli articoli da 64 a 66 e da 68 a 71 del decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297.

Art. 143. Conferimenti alle regioni

1. Sono conferiti alle regioni, secondo le modalita' e le regole fissate dall'articolo 145 tutte le funzioni e i compiti amministrativi nella materia "formazione professionale", salvo quelli espressamente mantenuti allo Stato dall'articolo

142. Spetta alla Conferenza Statoregioni la definizione degli interventi di armonizzazione tra obiettivi nazionali e regionali del sistema.

2. Al fine di assicurare l'integrazione tra politiche formative e politiche del lavoro la regione attribuisce, ai sensi dell'articolo 14, comma 1, lettera i), della legge 8 giugno 1990, n. 142, di norma alle province le funzioni ad essa trasferite in materia di formazione professionale. . Trasferimenti alle regioni

1. Sono trasferiti, in particolare, alle regioni, ai sensi dell'articolo 118, comma primo, della Costituzione:

a) la formazione e l'aggiornamento del personale impiegato nelle iniziative di formazione professionale;

b) le funzioni e i compiti attualmente svolti dagli organi centrali e periferici del Ministero della pubblica istruzione nei confronti degli istituti professionali, trasferiti ai sensi del comma 2 del presente articolo, ivi compresi quelli concernenti l'istituzione, la vigilanza, l'indirizzo e il finanziamento, limitatamente alle iniziative finalizzate al rilascio di qualifica professionale e non al conseguimento del diploma.

2. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per la pubblica istruzione, d'intesa con la Conferenza Statoregioni, da emanare entro sei mesi dall'approvazione del presente decreto legislativo, sono individuati e trasferiti alle regioni gli istituti professionali di cui all'articolo 141.

3. I trasferimenti hanno effetto dal secondo anno scolastico successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, con la salvaguardia della prosecuzione negli studi degli alunni gia' iscritti nell'anno precedente.

4. Per effetto dei trasferimenti di cui alla lettera b) del comma 1 del presente

articolo, gli istituti professionali assumono la qualifica di enti regionali. Ad essi si estende il regime di autonomia funzionale spettante alle istituzioni scolastiche statali, anche ai sensi degli articoli 21 e seguenti della legge 15 marzo 1997, n. 59..Art. 145. Modalita' per il trasferimento di beni, risorse e personale

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettere b) ed e), e dell'articolo 7, commi 1 e 2, della legge 15 marzo 1997, n. 59, il Presidente del Consiglio dei Ministri, sentiti il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e, rispettivamente, il Ministro del lavoro e della previdenza sociale ed il Ministro della pubblica istruzione, provvede con propri decreti a trasferire dal Ministero del lavoro e della previdenza sociale, a seguito dell'attuazione del decreto legislativo 23 dicembre 1997, n. 469, e dal Ministero della pubblica istruzione alle regioni beni, risorse finanziarie, strumentali e organizzative, e personale nel rispetto dei seguenti criteri:

a) i beni e le risorse da trasferire sono individuati in rapporto alle funzioni e ai compiti in precedenza svolti dal Ministero del lavoro e della previ denza sociale e dal Ministero della pubblica istruzione, e trasferiti dal presente decreto legislativo;

b) il personale dirigenziale, docente e amministrativo, tecnico ed ausiliario degli istituti professionali di cui all'articolo 144 e' trasferito alle regioni.

2. Il decreto di cui al comma 1 e' adottato entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo ed ha effetto con l'entrata in vigore del regolamento di cui all'articolo 146.

Art. 146. Riordino di strutture

1. Ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera d), e dell'articolo 7, comma 3, della legge 15 marzo 1997, n. 59, entro novanta giorni dalla adozione del decreto di cui all'articolo 145 del presente decreto legislativo, si provvede con regolamento, da emanarsi in base all'articolo 17, comma 4-bis, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, al riordino delle strutture ministeriali interessate dai conferimenti disposti dal presente capo.

Art. 147. Abrogazione di disposizioni

1. Sono abrogate le seguenti disposizioni:

a) l'articolo 7 del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 10;

b) gli articoli 35 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;

c) l'articolo 2, comma 1, e l'articolo 18 della legge 21 dicembre 1978, n. 845.

CAPO BENI E ATTIVITA' CULTURALI

Art. 148. Definizioni

1. Ai fini del presente decreto legislativo si intendono per:

a) "beni culturali", quelli che compongono il patrimonio storico, artistico, monumentale, demoetnoantropologico, archeologico, archivistico e librario e gli altri che costituiscono testimonianza avente valore di civilta' cosi' individuati in base alla legge; beni culturali e ambientali;

d) "gestione", ogni attivita' diretta, mediante l'organizzazione di risorse umane e materiali, ad assicurare la fruizione dei beni culturali e ambientali, concorrendo al perseguimento delle finalita' di tutela e di valorizzazione;

e) "valorizzazione", ogni attivita' diretta a migliorare le condizioni di conoscenza e conservazione dei beni culturali e ambientali e ad incrementarne la fruizione;

f) "attivita' culturali", quelle rivolte a formare e diffondere espressioni della cultura e dell'arte;

g) "promozione", ogni attivita' diretta a suscitare e a sostenere le attivita' culturali.

Art. 149. Funzioni riservate allo Stato

1. Ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera d), della legge 15 marzo 1997, n. 59, sono riservate allo Stato le funzioni.e i compiti di tutela dei beni culturali la cui disciplina generale e' contenuta nella legge 1 giugno 1939, n. 1089, e nel decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e loro successive modifiche e integrazioni.

2. Lo Stato, le regioni e gli enti locali concorrono all'attivita' di conservazione dei beni culturali.

3. Sono riservate allo Stato, in particolare, le seguenti funzioni e compiti:

a) apposizione di vincolo, diretto e indiretto, di interesse storico o artistico e vigilanza sui beni vincolati;

b) autorizzazioni, prescrizioni, divieti, approvazioni e altri provvedimenti, anche di natura interinale, diretti a garantire la conservazione, l'integrita' e la sicurezza dei beni di interesse storico o artistico;

c) controllo sulla circolazione e sull'esportazione dei beni di interesse storico o artistico ed esercizio del diritto di prelazione;

d) occupazione d'urgenza, concessioni e autorizzazioni per ricerche archeologiche;

e) espropriazione di beni mobili e immobili di interesse storico o artistico;

f) conservazione degli archivi degli Stati italiani preunitari, dei documenti degli organi giudiziari e amministrativi dello Stato non piu' occorrenti alle necessita' ordinarie di servizio, di tutti gli altri archivi o documenti di cui lo Stato abbia la disponibilita' in forza di legge o di altro titolo;

g) vigilanza sugli archivi degli enti pubblici e sugli archivi privati di notevole interesse storico, nonche' le competenze in materia di consultabilita' dei documenti archivistici;

h) le ulteriori competenze previste dalla legge 1° giugno 1939, n. 1089, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409, e da altre leggi riconducibili al concetto di tutela di cui all'articolo 148 del presente decreto legislativo.

4. Spettano altresi' allo Stato, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 15 marzo 1997, n. 59, le seguenti funzioni e compiti:

a) il controllo sulle esportazioni, ai sensi del regolamento CEE n. 3911/1992 del Consiglio del 9 dicembre 1992 e successive modificazioni;

b) le attivita' dirette al recupero dei beni culturali usciti illegittimamente dal territorio nazionale, in attuazione della direttiva 93/7/CEE del Consiglio del 15 marzo 1993;

c) la prevenzione e repressione di reati contro il patrimonio culturale e la raccolta e coordinamento delle informazioni relative;

d) le funzioni relative a scuole e istituti nazionali di preparazione professionale operanti nel settore dei beni culturali nonche' la determinazione dei criteri generali sulla formazione professionale e l'aggiornamento del personale tecnico-scientifico, ferma restando l'autonomia delle universita';

e) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nelle attivita' di catalogazione, anche al fine di garantire l'integrazione in rete delle banche dati regionali e la raccolta ed elaborazione dei dati a livello nazionale;

f) la definizione, anche con la cooperazione delle regioni, delle metodologie comuni da seguire nell'attivita' tecnico-scientifica di restauro.

5. Le regioni, le province e i comuni possono formulare proposte ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 3, lettere a) ed e), del presente

articolo, nonche' ai fini dell'esercizio del diritto di prelazione. Lo Stato puo' rinunciare all'acquisto ai sensi dell'articolo 31 della legge 1 giugno 1939, n. 1089, trasferendo alla regione, provincia o comune interessati la relativa facolta'.

6. Restano riservate allo Stato le funzioni e i compiti statali in materia di beni ambientali di cui all'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, come modificato dalla legge 8 agosto 1985, n. n. 312.

Art. 150. La gestione

1. Una commissione paritetica, composta da cinque rappresentanti del Ministero per i beni culturali e ambientali e da cinque rappresentanti degli enti territoriali designati dalla Conferenza unificata, individua, ai sensi dell'articolo 17, comma 131, della legge 15 maggio 1997, n. 127, i musei o altri beni culturali statali la cui gestione rimane allo Stato e quelli per i quali essa e' trasferita, secondo il principio di sussidiarieta', alle regioni, alle province o ai comuni.

2. La commissione e' presieduta dal Ministro per i beni culturali e ambientali o da un Sottosegretario da lui delegato e conclude i lavori entro due anni con la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dell'elenco dei musei o altri beni culturali di cui al comma 1..3. La Commissione entro un anno dal suo insediamento formula una proposta di elenco sulla quale le commissioni di cui all' articolo 154 esprimono parere.

4. Il trasferimento della gestione ai sensi del comma 1, salve le funzioni e i compiti di tutela riservati allo Stato, riguarda, in particolare, l'autonomo esercizio delle attivita' concernenti:

 

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